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Statuto e Regolamento

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 1
- Denominazione e durata -

L’Associazione denominata “REALSOUND è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. 
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
- Sede-

L’Associazione ha attualmente sede in BOLOGNA.

Articolo 3
- Scopi dell'Associazione -

L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare LA CULTURA MUSICALE.
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di :
  promuovere la realizzazione di corsi individuali e collettivi di insegnamento musicale/canoro;
  promuovere la realizzazione di eventi musicali;
  promuovere la formazione professionale delle figure operanti nel settore artistico/musicale;
  promuovere la nascita di ulteriori di reltà locali atte al perseguimento dello scopo sociale;
  sensibilizzare il maggior numero possibile di persone allo studio di uno strumento musicale;

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


TITOLO II
SOCI

Articolo 4
- Soci -

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.
 1 Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
  presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione;
  dichiarare di accettare le norme dello statuto; 
  versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.
Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:
  partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  ricoprire le cariche associative;
  partecipare all’assemblea con diritto di voto.

Articolo 5
- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.
Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:
  danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
  non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  non ottemperi al pagamento delle quote sociali.
             L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea dei soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
 Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Articolo 6
- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:
  l'Assemblea dei soci;
  il Consiglio Direttivo;
  il Presidente;
  
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art. 3.

Articolo 7
- Assemblea -

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
  approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  approva entro il SETTEMBRE di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di SETTEMBRE di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
  approva lo statuto e le sue modificazioni;
  nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
  approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
  delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’Associazione.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8
- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall’assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
  curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  predisporre lo schema di bilancio;
  nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  nominare i soci benemeriti;
  deliberare circa la sospensione e l’esclusione dei soci;
  pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
  fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
  provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. 
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10
- Collegio dei Revisori – 

Il Collegio dei Revisori è composto ai sensi dell’art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

                                            


TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11
- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione;
 2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 12
- Risorse economiche -

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
  quote associative annuali;
  contributi degli aderenti e/o di privati;
  contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  contributi di organismi internazionali;
  rimborsi derivanti da convenzioni;
  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

                                                                  
Articolo 13
- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’Associazione, in linea con l'anno scolastico, ha inizio e termine rispettivamente il 1° SETTEMBRE di ogni anno ed il 31 AGOSTO dell'anno successivo.
Entro il 30 SETTEMBRE successivo alla fine dell’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso , dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Entro il 30 giugno redige il bilancio preventivo per il nuovo esercizio finanziario .
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. 




TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14
- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

REALSOUND

Realsound
Regolamento corsi

I corsi di musica Realsound prevedono incontri individuali della durata di 1 ora, nel caso si abbia necessità di saltare una lezione basterà informare la direzione con un preavviso minimo di 48 ore e verrà recuperata non appena ci sarà disponibilità da parte del tutor, l’allievo che disdice la lezione del corso individuale nella giornata in cui è prevista la lezione, quest’ultima non sarà recuperabile. Per i corsi collettivi, non vi è la possibilità di saltare la lezione e recuperarla poiché insegnante e aula sono già prenotati, questa regola è valida per tutti i corsi in cui partecipano più di due persone.
Gli insegnanti sono liberi di poter scegliere in autonomia quando recuperare le lezioni in base alle disponibilità delle aule e agli orari di apertura della struttura.
I recuperi delle lezioni potranno essere accantonati e raggruppati al fine di essere utilizzati prima dei saggi di fine anno, questa decisione verrà presa di comune accordo con l’insegnante 

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Domanda di ammissione a socio

Inquadra dal tuo cellulare il codice QR qui di lato per accedere alla scheda online dove potrai fare la richiesta di ammissione.
Se invece la richiesta è per un minore puoi usare il PDF scaricabile qui a dal link a lato.

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